Proposta di
STATUTO REGIONALE
DEL PARTITO DEMOCRATICO DELLA CAMPANIA
Redatto da Giuseppe Ossorio ed approvato dalla Commissione Statuto del Partito Democratico della Campania nella riunione di venerdì 11 luglio 2008.
Preambolo
Il Partito Democratico della Campania si ispira ai principi di tutela della dignità della persona umana, della libertà democratica, della uguaglianza sociale e della solidarietà, al fine di garantire a tutti i cittadini le libertà individuali e assicurare uguali opportunità nell’affermazione delle proprie aspirazioni civili, economiche e politiche.
Il Partito Democratico orienta la sua azione politica coniugando i valori fondanti del progresso civile. A tale scopo:
- Promuove il rafforzamento del legame con l’Unione Europea e salvaguarda l’Unità Nazionale;
- Intensifica gli scambi culturali ed economici con l’Europa secondo una antica vocazione storica che, nel rispetto delle tante specificità, ha sempre privilegiato la comune volontà di crescere e svilupparsi nella pace e nel progresso;
- Favorisce la valorizzazione, conseguente e imprescindibile, della collocazione della Campania nel Mediterraneo, quale ponte tra culture eterogenee, luogo di incontro e di cerniera fra diverse tradizioni religiose e politiche;
- Realizza una compiuta cultura della legalità in tutti gli aspetti della vita pubblica e sociale, indispensabile per attuare uno sviluppo solido e duraturo nella libertà e nell’equità, secondo i principi di una etica pubblica fondata sul senso profondo del dovere dei cittadini e delle classi dirigenti;
- Favorisce la realizzazione di un modello di società mobile ed equa, rispettosa dei diritti di cittadinanza e delle legittime aspirazioni fondate sul merito e l’impegno di ciascun individuo;
- Dà impulso e premia l’iniziativa economica individuale nel rispetto delle regole essenziali della vita associata, anche al fine di una maggiore efficienza nello svolgimento dei servizi ai cittadini;
- Riconosce nella sussidiarietà un principio fondamentale di libertà e di democrazia, per formare un cittadino attivo e autonomo e per permettere alle persone e ai corpi intermedi di agire liberamente, impegnando la propria iniziativa e responsabilità;
- Sostiene i nuovi diritti ambientali, il rispetto e la salvaguardia del paesaggio, bene unico e irriproducibile, dei beni culturali la cui tutela spetta a tutti i livelli di governo nei quali si articola la Repubblica;
- Valorizza lo sviluppo del Terzo settore, ossia di tutte le associazioni del volontariato segmento importante della società civile, che sappiano autonomamente promuovere il loro ruolo;
- Indirizza e governa i flussi migratori nell’ottica di una società solidale, nel reciproco rispetto e in osservanza delle regole della Comunità Europea, della legalità e della sicurezza dei cittadini.
Il Partito Democratico della Campania si propone come un partito aperto, che garantisce il pluralismo delle culture politiche del cattolicesimo democratico, del socialismo riformatore, del liberalismo democratico e dell’ambientalismo propositivo, in grado di assicurare una reale partecipazione dei cittadini e un ricambio costante dei gruppi dirigenti. Esso, radicato nel territorio, è garante e promotore della effettiva partecipazione alla vita politica dei giovani e delle donne, secondo una concezione moderna della democrazia aperta alle esigenze emergenti di una società in continua trasformazione.
Capo I
Strumenti di partecipazione diretta
Art.1 (Principio di partecipazione)
1. Gli elettori e le elettrici, gli iscritti e le iscritte partecipano direttamente alla vita del Partito Democratico della Campania secondo le forme disciplinate dal presente Statuto.
Art.2 (Forum tematici)
1. Il Partito Democratico della Campania promuove la costituzione di Forum tematici regionali e provinciali, per incrementare la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al Partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione di proposte programmatiche.
2. Possono partecipare ai Forum tematici tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico residenti in Campania o ivi domiciliati per ragioni di lavoro o di studio.
3. I Forum tematici possono:
a) sottoporre proposte e suggerimenti agli organi del Partito;
b) richiedere la partecipazione alle proprie riunione di rappresentanti degli organi del Partito;
c) invitare esperti o altri soggetti che possano contribuire alla migliore conoscenza dei dati necessari al dibattito e all’elaborazione;
d) sottoporre alla Conferenza programmatica annuale temi, proposte e suggerimenti.
Art.3 (Conferenza programmatica annuale)
1. Ogni anno il Partito Democratico della Campania indice la propria Conferenza programmatica.
2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del Segretario regionale, dal Coordinamento regionale.
3. Sui temi prescelti, il Segretario regionale presenta brevi documenti da porre alla base della discussione in tutte le organizzazioni del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori.
4. I Circoli, i Forum tematici, l’organizzazione giovanile del Partito Democratico, hanno diritto di sottoporre alla Conferenza programmatica annuale temi, proposte, suggerimenti attinenti gli indirizzi politico-programmatici su cui la Conferenza è chiamata ad esprimersi.
Art.4 (Referendum)
1. Il referendum può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica e all’organizzazione del Partito Democratico della Campania. Il referendum ha carattere consultivo.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum gli iscritti e le iscritte che risultano tali alla data in cui hanno sottoscritto la relativa richiesta, e la cui iscrizione al Partito risulta regolare.
3. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Le norme dello Statuto regionale non possono essere soggette a referendum.
Art.5 (Organizzazione giovanile)
1. Il Partito Democratico della Campania promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale della Regione.
2. Il Partito Democratico riconosce al proprio interno un’organizzazione giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti.
3. I rapporti tra l’organizzazione giovanile ed il Partito Democratico, le forme di partecipazione dell’organizzazione giovanile all’elaborazione politica, alle attività ed alle scelte del Partito verranno regolate dalla Direzione Regionale, sentita l’organizzazione giovanile.
Art.6 (Rapporti con fondazioni, associazioni e altri istituti a carattere politico-culturale)
1. Il Partito Democratico della Campania stabilisce rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed altri istituti, regionali, nazionali ed internazionali, a carattere politico-culturale e senza fini di lucro.
Art.7 (Conferenza permanente delle donne democratiche)
1. Il Partito Democratico della Campania istituisce una Conferenza permanente delle donne democratiche, della quale fanno parte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità.
2. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.
Capo II
Unità organizzative di base (Circoli)
Art.8 (Circoli territoriali e d’ambiente)
1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del Partito. Essi si distinguono in Circoli territoriali, legati al luogo di residenza, in Circoli di ambiente legati alla sede di lavoro e/o di studio, ed in Circoli on-line, che vengono costituiti sulla rete internet e ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio.
2. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo d’ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna di entrambi, l’iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.
3. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.
Art.9 (Istituzione dei Circoli)
1. La Direzione provinciale determina il numero dei Circoli territoriali e di ambiente e ne dichiara l'istituzione.
2. In ogni caso dovrà essere previsto almeno un Circolo territoriale di base per ogni Comune.
3. Le modalità di costituzione dei Circoli on-line, il loro funzionamento, gli organi e le relative modalità di elezione sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dal Coordinamento nazionale, ai sensi dell’art.14 dello statuto nazionale.
Art.10 (Organi del Circolo)
1. Sono organi del Circolo l’assemblea degli iscritti, il coordinamento del Circolo, il coordinatore del Circolo.
Art.11 (Assemblea degli iscritti)
1. L'Assemblea degli iscritti è luogo di confronto e di discussione tra gli iscritti al Partito nel territorio del Circolo medesimo, esprime indirizzi e partecipa alla vita politica del Partito.
2. Le sedute dell’Assemblea sono aperte agli elettori e alle elettrici, senza diritto di voto.
3. L’Assemblea elegge tra gli iscritti il Coordinamento e il Coordinatore, a voto personale, diretto e segreto.
Art.12 (Coordinamento del Circolo)
1. Il Coordinamento esercita la direzione politica del Circolo nel rispetto degli indirizzi deliberati dall’Assemblea.
2. Il Coordinamento può approvare una motivata mozione di sfiducia nei confronti del Coordinatore con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni, il Segretario provinciale procederà alla convocazione dell’Assemblea del Circolo per l’elezione del Coordinamento e del Coordinatore.
Art.13 (Coordinatore del Circolo)
1. Il Coordinatore rappresenta il Circolo e ne esprime l'indirizzo politico alla luce della piattaforma programmatica approvata al momento della sua elezione, in base agli indirizzi espressi dall'Assemblea e a quelli risultanti dalla consultazione degli elettori e delle elettrici.
2. Il Coordinatore presiede l'Assemblea e il Coordinamento che dovrà convocare, rispettivamente, almeno una volta ogni sei mesi e una volta al mese o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei rispettivi componenti.
Art.14 (Elezione del Coordinamento e del Coordinatore del Circolo)
1. Le candidature a Coordinatore vengono presentate, almeno sette giorni prima delle elezioni, unitamente alla piattaforma programmatica e ad una lista collegata di candidati componenti del Coordinamento, formata con parità ed alternanza di genere.
2. E’ eletto Coordinatore il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. L’attribuzione dei seggi alle liste avviene in proporzione ai voti riportati da ciascuna lista, secondo le modalità previste da apposito regolamento.
3. Il Coordinatore e il Coordinamento durano in carica tre anni.
Art.15 (Poteri sostitutivi)
1. Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, la Direzione Provinciale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti può convocare una elezione anticipata del Coordinamento e del coordinatore del circolo, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale.
Capo III
Organismi dirigenti locali
Art.16 (Coordinamenti territoriali)
1. Il Coordinamento territoriale è la struttura organizzativa del Partito Democratico a livello comunale e provinciale.
2. In ogni Comune nel quale sono presenti più Circoli è istituito un Coordinamento comunale formato da delegati scelti da ogni Circolo, secondo modalità e criteri stabiliti da un Regolamento adottato a livello provinciale.
3. In ogni Provincia è istituito un Coordinamento provinciale.
Art.17 (Organi dei Coordinamenti provinciali)
1. Sono organi dei Coordinamenti provinciali l’Assemblea, la Direzione e il Segretario.
2. Gli organi dei Coordinamenti provinciali durano incarica tre anni.
Art.18 (Assemblea Provinciale)
1. L’Assemblea provinciale esprime gli indirizzi politici del Partito a livello provinciale e assicura il coordinamento con gli eletti e le elette negli enti e nelle istituzioni che insistono sul territorio.
2. L’Assemblea provinciale è composta da un numero di membri determinato ai sensi dell’art. 35 del presente statuto, eletti con metodo proporzionale dagli iscritti e dalle iscritte con voto personale e segreto sulla base di una o più liste concorrenti.
3. Compongono, altresì, l’Assemblea i seguenti componenti di diritto, iscritti al Partito Democratico e residenti nel territorio:
a) i Parlamentari europei e nazionali eletti o residenti nella regione;
b) i Ministri del Partito Democratico della Campania o residenti nella regione;
c) il Presidente o il Vicepresidente della Giunta Regionale;
d) i Presidenti delle Province;
e) i Sindaci dei Comuni capoluoghi;
f) i Consiglieri regionali.
4. L’Assemblea provinciale elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti un Presidente. Nella seconda votazione viene eletto Presidente chi ottiene il maggior numero di voti.
Art.19 (Direzione Provinciale)
1. La Direzione Provinciale si compone di un numero di membri determinato ai sensi dell’art. 37 del presente statuto, eletti con sistema proporzionale e con voto personale e segreto, nel rispetto della parità di genere.
2. La Direzione Provinciale attua gli indirizzi politici deliberati dall’Assemblea e coadiuva il Segretario nell’esercizio delle sue funzioni.
Art.20 (Segretario Provinciale)
1. Il Segretario Provinciale rappresenta il Partito a livello provinciale, ne esprime l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione e delle decisioni prese dalla Direzione e dell’Assemblea.
2. Il Segretario è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea. Nella seconda votazione viene eletto Segretario chi ottiene il maggior numero di voti.
3. L’Assemblea può approvare una motivata mozione di sfiducia nei confronti del Segretario con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso, il Segretario regionale indice le elezioni dell’Assemblea e del Segretario entro sessanta giorni dall’approvazione della mozione di sfiducia.
Art.21 (Poteri sostitutivi)
1. Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al Partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, la Direzione Regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può convocare un’elezione anticipata dell’Assemblea e del Segretario provinciale, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale.
2. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura può essere nominato un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.
Capo IV
Organismi dirigenti regionali
Art.22 (Organi regionali)
1. Sono organi regionali del Partito Democratico della Campania l’Assemblea regionale, la Direzione regionale e il Segretario regionale.
Art.23 (Assemblea regionale)
1. L’Assemblea regionale è composta da un numero di membri determinato ai sensi dell’art.37 del presente statuto, eletti secondo le modalità di cui all’art. 15 dello Statuto nazionale.
2. Sono, altresì, componenti di diritto dell’Assemblea:
a) i Parlamentari europei e nazionali eletti o residenti nella regione;
b) i Ministri iscritti al Partito Democratico della Campania o residenti nella regione;
c) il Presidente o il Vicepresidente della Giunta Regionale;
d) i Presidenti delle Province;
e) i Sindaci dei Comuni capoluogo iscritti al Partito Democratico;
f) i Consiglieri regionali.
3. L’Assemblea elegge un Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda votazione è eletto Presidente colui che ha ottenuto il maggior numero dei voti.
4. L’Assemblea adotta a maggioranza assoluta il proprio Regolamento di funzionamento.
5. L’Assemblea esercita le funzioni di cui all’art. 15 dello Statuto nazionale.
Art.24 (Direzione regionale)
1. La Direzione regionale si compone di un numero di membri determinato ai sensi dell’art. 37 del presente statuto, eletti tra i componenti dell’Assemblea con sistema proporzionale e con voto personale e segreto, secondo le modalità fissate da un Regolamento approvato dall’Assemblea, che deve rispettare la parità di genere.
2. La Direzione attua gli indirizzi politici deliberati dall’Assemblea e coadiuva il Segretario nell’esercizio delle sue funzioni.
3. La Direzione approva a maggioranza assoluta i seguenti regolamenti, ai sensi dell’art.36 del presente statuto:
a) regolamento finanziario;
b) regolamento per l’attivazione e il funzionamento dei Forum tematici;
c) regolamento per l’istituzione e il funzionamento della conferenza programmatica;
d) regolamento sullo svolgimento del referendum;
e) regolamento sull’elezione degli organismi dirigenti locali.
Art.25 (Segretario Regionale)
1. Il Segretario regionale rappresenta il Partito in Campania ed esercita le funzioni di cui all’art. 15 dello Statuto nazionale.
2. Il Segretario regionale è eletto e revocato secondo quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto nazionale.
Capo V
Candidature ad incarichi istituzionali
Art.26 (Scelta dei candidati per le cariche istituzionali)
1. I candidati dal Partito Democratico della Campania alle cariche di Sindaco, Presidente della Provincia e Presidente della Regione vengono selezionati con il metodo delle primarie, ai sensi degli artt. 18 e 20 Statuto nazionale.
2. Il metodo delle primarie è inoltre utilizzato per la selezione dei candidati per le assemblee elettive regionali e subregionali, laddove la rispettiva legislazione elettorale non preveda la possibilità di esprimere il voto di preferenza.
3. Le liste dei candidati del Partito Democratico della Campania alle altre cariche elettive sono approvate dall’Assemblea del livello territoriale corrispondente, a maggioranza assoluta dei componenti, previa ampia consultazione degli iscritti e delle iscritte e secondo i principi di cui all’art. 19, comma 1, dello Statuto nazionale.
Art.27 (Limite dei mandati)
1. Non è immediatamente ricandidabile da parte del Partito Democratico della Campania per la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale, municipale, circoscrizionale chi ha già ricoperto il medesimo ufficio per tre mandati consecutivi.
2. L’iscritto al partito che, pur ricoprendo un incarico istituzionale elettivo o di nomina, si candidi ad altra carica elettiva ha l’obbligo di dimettersi all’atto dell’ingresso nella nuova carica.
Art.28 (Incandidabilità e incompatibilità)
1. Non sono candidabili da parte del Partito Democratico della Campania, ad ogni tipo di elezione, anche di carattere interno al Partito, coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stata:
a) emessa misura cautelare personale non annullata in sede di impugnazione;
b) emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, ovvero a seguito di patteggiamento;
per un reato di mafia, di criminalità organizzata o contro la libertà personale e la personalità individuale; per un delitto per cui sia previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; per sfruttamento della prostituzione; per omicidio colposo derivante dall’inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
2. Non sono candidabili da parte del Partito Democratico della Campania, ad ogni tipo di elezione, anche di carattere interno al Partito, coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione;
b) sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità;
c) sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa;
3. Le condizioni ostative alla candidatura vengono meno in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, o di annullamento delle misure di cui al comma 2 lett. c).
4. Non sono candidabili da parte del Partito Democratico della Campania, ad ogni tipo di elezione, anche di carattere interno al Partito:
a) i proprietari o coloro che ricoprano incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano a livello nazionale nel settore della informazione, ovvero il loro coniuge, parenti o affini;
b) i proprietari ovvero coloro che ricoprano incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano nel settore della informazione a livello locale, nel caso in cui l’organo di garanzia territorialmente competente previsto dallo Statuto accerti che - per il rilievo dell’attività dell’impresa - si possa determinare un sostegno privilegiato a loro esclusivo vantaggio.
5. Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all’interno del Partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.
6. Sono incompatibili alla carica di Coordinatore di circolo, di Coordinatore comunale, di Segretario provinciale e di Segretario regionale i sindaci, gli assessori regionali, provinciali e comunali, i presidenti di enti pubblici e misti in carica al momento della presentazione delle candidature.
Capo VI
Gestione finanziaria
Art.29 (Regolamento finanziario)
1. Il Regolamento finanziario è approvato dalla Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del Partito, definisce i rapporti con le strutture territoriali, la quota di iscrizione, il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito Democratico della Campania.
Art.30 (Tesoriere)
1. Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario regionale che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti competenza e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.
3. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea regionale.
4. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito.
5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario.
6. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.
Capo VII
Organi di garanzia
Art.31 (Commissioni provinciali di garanzia)
1. In ciascuna Provincia è istituita una Commissione provinciale di garanzia, formata da tre componenti, eletti dalla rispettiva Assemblea per quattro anni, con il metodo del voto limitato. Ciascuna Commissione elegge al suo interno il Presidente.
2. I componenti delle Commissioni provinciali di garanzia sono scelti fra gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico di riconosciuta competenza ed esperienza, residenti in Campania.
3. Le Commissioni provinciali di garanzia vigilano sulla corretta applicazione dello Statuto nazionale, dello Statuto regionale e del Codice etico da parte degli elettori e delle elettrici, degli iscritti e delle iscritti e degli organi del Partito Democratico.
4. Le Commissioni irrogano le sanzioni di cui al Regolamento previsto dall’art.40, comma 7, dello statuto nazionale.
5. Avverso le decisioni delle Commissioni provinciali di garanzia è sempre ammesso ricorso alla Commissione regionale di garanzia.
Art.32 (Commissione regionale di garanzia)
1. Ai sensi dell’art.40 dello Statuto nazionale, è istituita la Commissione regionale di garanzia, formata da tre componenti.
2. La Commissione vigila sulla corretta applicazione dello Statuto nazionale, dello Statuto regionale e del Codice etico da parte degli organi regionali del Partito Democratico della Campania, nonché sulle eventuali anomalie nei tesseramenti, in riferimento ai casi nei quali il rapporto tra il numero di iscritti e il numero dei voti conseguiti dal Partito Democratico nelle ultime elezioni risulti inverosimile.
3. La Commissione eroga le sanzioni previste dal Regolamento di cui all’art. 40 dello Statuto nazionale.
4. Avverso le decisioni della Commissione regionale di garanzia, pronunziate in primo grado, è sempre ammesso ricorso alla Commissione nazionale di garanzia.
Capo VIII
Disposizioni transitorie e finali
Art.33 (Revisione statutaria)
1. Il presente Statuto è modificato dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art.34 (Organi regionali)
1. L’Assemblea regionale costituente, nella composizione di cui all’art. 13, comma 4, del Regolamento quadro per l’elezione delle Assemblee costituenti dell’11 luglio 2007, assume le funzioni attribuite dal presente Statuto all’Assemblea regionale.
2. L’Assemblea regionale e il Segretario regionale esercitano le rispettive funzioni sino al loro rinnovo che avrà luogo entro la domenica successiva al secondo lunedì di ottobre del 2009.
Art. 35 (Organi territoriali)
1. I Segretari territoriali e i coordinamenti territoriali esercitano le rispettive funzioni sino al loro rinnovo che avrà luogo entro la domenica successiva al secondo lunedì di ottobre del 2009.
Art 36 (Approvazione in via transitoria dei regolamenti)
1. La Commissione Statuto regionale è prorogata per non oltre dodici mesi successivi all’entrata in vigore del presente statuto.
2. Per la prima applicazione del presente statuto, in via transitoria, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, la Commissione Statuto regionale propone a maggioranza assoluta i seguenti regolamenti:
- Regolamento per l’attivazione e il funzionamento dei Forum tematici;
- Regolamento per l’istituzione e il funzionamento della conferenza programmatica;
- Regolamento sullo svolgimento del referendum;
- Regolamento sull’elezione degli organismi dirigenti locali;
3. I regolamenti di cui al comma precedente sono approvati dalla Direzione regionale a maggioranza assoluta.
Art.37 (Fissazione del numero dei componenti degli organi collegiali)
1. Il numero dei componenti dell’Assemblea e della Direzione regionale è fissato dalla Direzione regionale nel momento dell’indizione delle primarie regionali, a maggioranza assoluta.
2. Il numero dei componenti dell’Assemblea provinciale è fissata dalla Direzione regionale.
3. Il numero dei componenti della Direzione provinciale è fissato dall’Assemblea provinciale.
Art. 38 (Entrata in vigore)
1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua approvazione.
sabato 23 agosto 2008
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